Sono partire dal 30 giugno 2015 nuove norme dettate dal Regolamento IVASS n° 6/2014 in materia di formazione e aggiornamento degli intermediari assicurativi.
La formazione e l’aggiornamento, sono stati introdotte delle novità tra cui la possibilità di poter effettuare la formazione a distanza a cui viene dunque dato lo stesso valore della formazione tradizionale in aula. Trovate tutto sul sito www.ivassconsobacademy.it.
Contenuti
Chi deve formarsi?
Secondo l’art. 4, comma 1, i soggetti tenuti all’obbligo di formazione sono:
- Addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni C o E del RUI, ovvero i produttori diretti di imprese (sezione C) e i collaboratori (sezione E) degli intermediari di “primo livello” (agenti, broker e iscritti in sezione D, quali banche, intermediari finanziari, SIM, Poste Italiane);
- Addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui l’intermediario (iscritto alle sezioni A, B e D del RUI) opera, prima di intraprendere l’attività;
- Gli addetti dei call center degli intermediari che se ne avvalgono, prima di intraprendere l’attività.
- Gli esclusi
- Sono esclusi dall’obbligo della formazione gli agenti e i broker iscritti alle sezioni A e B del RUI.
Quali sono le caratteristiche principali?
Vediamo i requisiti di pertinenza e adeguatezza a cui la formazione deve rispondere in base all’attività da effettuare e alla tipologia dei contratti trattati:
- deve essere svolta nei 12 mesi che precedono la data di presentazione della domanda di iscrizione o di inizio dell’attività.
- I corsi dovranno avere una durata di almeno 60 ore
- dovranno essere realizzati in aula o a distanza
- nell’attività didattica non potranno essere superate le 8 ore giornaliere.
- I soggetti tenuti all’obbligo dell’aggiornamento
Chi è tenuto all’obbligo dell’aggiornamento?
Sono tenuti all’obbligo dell’aggiornamento, secondo il comma 2 dell’art. 4 del Regolamento IVASS 6/2014, gli stessi soggetti individuati al comma 1 del medesimo articolo per l’obbligo di formazione, nonché tutte le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del RUI.
Quali sono le altre caratteristiche dell’aggiornamento?
L’aggiornamento mira a:
- accrescere le conoscenze, le competenze e le capacità professionali in relazione: ai prodotti intermediati, all’evolversi della normativa e alle nuove prospettive di sviluppo dell’attività.
- La durata dell’aggiornamento non potrà essere inferiore alle 60 ore nel biennio, di cui almeno 15 in ogni anno solare.
- Le attività didattiche potranno essere svolte sia in aula che a distanza e non dovranno superare le 8 ore giornaliere.
- L’aggiornamento va svolto con cadenza almeno biennale e comunque in concomitanza di cambiamenti della normativa di riferimento o del lancio di nuovi prodotti.
Formazione a distanza
La formazione a distanza, secondo l’articolo 9 stabilisce che ha la stessa valenza della tradizione svolta in aula.
Come può essere effettuata la formazione a distanza? Vediamo insieme i modi:
- videoconferenze,
- webinar
- e-learning
Per effettuare la formazione a distanza nei modi che abbiamo visto deve essere possibile:
- identificare i partecipanti
- interagire con l’attività didattica
- tracciare i tempi di erogazione e fruizione della formazione.
Obiettivo finale
Al termine, l’obiettivo finale è quello di trasferire agli operatori le competenze necessarie a offrire ai clienti, sia nella fase precontrattuale che contrattuale, una consulenza professionale che si possa basare sulla capacità di valutare quanto i prodotti offerti sono effettivamente adeguati in base alle esigenze.